Art. 1.

      1. All'articolo 33, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo le parole: «delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «, nonché per l'esecuzione delle decisioni dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, adottate ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana, adottate ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,».